Novità ecobonus

L’approvazione del disegno di Legge di Bilancio 2022 nel corso del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2021 è stato soltanto il primo dei passaggi necessari per la messa a punto delle misure definitive della Manovra economica del prossimo triennio.

La bozza del disegno di legge prevede le seguenti misure:

  • proroga del bonus ristrutturazione del 50 % dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024;
  • proroga, in parallelo, del bonus mobili del 50 %, ma con limite di spesa che scende a 5.000 €;
  • proroga dell’ecobonus dal 50 al 65 % dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024;
  • proroga del bonus facciate fino al 2024, ma con aliquota ridotta al 60 %;
  • proroga del bonus verde del 36 %.

Rinnovo pluriennale e fino al 2025 anche per il superbonus, con alcuni limiti e un sistema di riduzione dell’aliquota dell’agevolazione riconosciuta, ma tenendo il limite ISEE di 25.000 euro previsto per gli edifici unifamiliari.

Una delle principali novità, di questo ddl è la stretta anti-frode, prevista dal decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2021. Che tra le altre cose estende l’obbligo di visto di conformità anche in caso di cessione dei bonus casa.

Il decreto legge 11 novembre 2021 numero 157 infatti, ha lo scopo di contrastare le frodi relative alle agevolazioni fiscali ed economiche.

Sono diverse le disposizioni che vengono introdotte, principalmente intervenendo sul decreto Rilancio convertito.

Innanzitutto, per gli interventi relativi al superbonus 110 %, viene esteso il visto di conformità anche per l’utilizzo diretto dell’agevolazione. Si interviene in questo caso sull’articolo 119 del decreto Rilancio estendendo l’obbligo del visto di conformità, anche nel caso in cui il superbonus venga utilizzato sotto forma di detrazione dal beneficiario nella propria dichiarazione dei redditi.

Tuttavia, l’obbligo non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente o tramite il proprio sostituto d’imposta, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate. In tali casi, infatti, l’Amministrazione finanziaria ha già la possibilità di effettuare controlli preventivi.

L’estensione dell’obbligo di tale visto si applica, come dall’articolo 121 del decreto Rilancio, anche agli altri bonus edilizi per interventi, che rientrano in altre agevolazioni, nei casi in cui si scelga la cessione del credito o lo sconto in fattura.

All’Agenzia delle Entrate, viene inoltre attribuita la possibilità di sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura per controlli preventivi. Ciò si riferisce alla comunicazione telematica dell’avvenuta cessione del credito e alla conferma dell’accettazione da parte del cessionario. Tali comunicazioni sono necessarie per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura e devono essere rese tramite un’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.

I profili di rischio che rendono possibile la sospensione sono i seguenti:

  • la coerenza e la regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • il controllo dei dati relativi ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • controlli sulle analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.
  • eventuale natura fittizia dei crediti stessi;
  • presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita;
  • svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle autorizzazioni richieste che effettuano più operazioni di acquisto di crediti da un’ampia platea di cedenti.
  • nel caso in cui, il cessionario non acquisisca preliminarmente la documentazione che comprova, in capo all’originario beneficiario, l’effettivo sostenimento delle spese e l’effettiva realizzazione degli interventi di cui al comma 2 dell’articolo 121;
  • la situazione in cui risulti manifesta la non riferibilità degli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo al soggetto che si dichiara beneficiario originario delle relative detrazioni;
  • il caso in cui risulti manifesta la sproporzione tra il credito d’imposta e le caratteristiche soggettive dei beneficiari di cui al comma 1 dell’articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ovvero il decreto Rilancio precedentemente linkato.

Sono inoltre presenti tetti massimi per le spese, e una congruità asseverata da tecnici abilitati. Che saranno stabiliti da un successivo decreto del Ministero della transizione ecologica, da approvare entro 30 giorni.

Le suddette misure, non comportano oneri a carico dello Stato ma potrebbero comportare ulteriori spese per i contribuenti che effettuano gli interventi.

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