Bonus 110%

(D.L. Rilancio 19 maggio 2020 n°34 in G.U. dal 19-05-2020)

Da settimane troviamo su internet diverse interpretazioni personali relative a questo argomento. Proviamo a fare un pò di chiarezza….. Innanzitutto, stiamo parlando di un nuovo incentivo, caratterizzato da una detrazione fiscale IRPEF del 110% in 5 anni (Chiamato Superbonus per differenziarlo dall’Ecobonus). Questo “strumento” nasce dall’intenzione di stanziare fondi (tramite il Decreto “Rilancio”), rivolti alla ripresa economica di imprese e famiglie, ma riferiti ad un limitato periodo di tempo (dal 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021).

Quali sono gli interventi che possono accedere all’Superbonus 110%?

A INVOLUCRO o CAPPOTTO – isolamento termico dell’edificio, per almeno il 25% della superficie totale disperdente lorda, con limite massimo di spesa pari a 60.000€ ad abitazione (parlando di condomini quindi, il limite va moltiplicato per il numero totale di abitazioni interessate).Inoltre, i materiali isolanti utilizzati, dovranno rispettare i “CAM” (criteri minimi ambientali), volti a individuare la soluzione migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, (tenuto conto della disponibilità di mercato).

B IMPIANTI CENTRALIZZATI – sostituzione di impianti esistenti di climatizzazione invernale, con impianti centralizzati per riscaldamento, raffrescamento o produzione acqua calda sanitaria, facenti parte alla classe energetica A (caldaia a condensazione, pompa di calore, sistemi ibridi, geotermia, eventuale abbinamento al fotovoltaico e sistemi di accumulo dell’energia elettrica). Con un limite di spesa di 30.000 €, per singola abitazione ( comprensiva delle spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito). Anche in questo caso, se parliamo di un condominio, la cifra va moltiplicata per il numero di unità abitative.

C IMPIANTI AUTONOMI – sostituzione di impianti esistenti di climatizzazione invernale per edifici unifamiliari impianti per riscaldamento, raffrescamento o produzione acqua calda sanitaria on sistemi in pompa di calore, sistemi ibridi, geotermia ed eventuale abbinamento del fotovoltaico e sistemi di accumulo di energia elettrica. Anche in questo caso, con un limite di spesa di 30.000 euro (cifra comprensiva delle spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito).

Per rispondere ad una delle domande più frequenti: la caldaia a condensazione (come intervento singolo), potrebbe accedere all’Ecobonus, SOLO nel caso di impianto centralizzato. Nel caso di interventi privati, su unità immobiliari unifamiliari invece, l’accesso al 110% sussiste solo se, si esegue la sostituzione in concomitanza agli interventi di riqualificazione dell’immobile.

In pratica, se ci troviamo di fronte ad uno degli interventi sopra citati, possiamo estendere l’aliquota speciale del 110%, anche agli altri interventi di riqualificazione energetica che intendiamo fare (finestre, caldaia a condensazione, coperture solari, ecc.).

In termini di riqualificazione energetica globale dell’immobile, si ha la possibilità di detrarre al 110% anche i seguenti interventi:

FOTOVOLTAICO – Installazione di impianti solari fotovoltaici, che dovranno essere connessi alla rete. Spesa complessiva massima pari a 48.000 € ad unità immobiliare, e limite massimo imposto anche come costo al kW (2400 €/kW). Il fotovoltaico, potrà inoltre accedere all’agevolazione del 110%, anche in caso di semplice ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica. Ma con un limite inferiore di spesa a kW installato (1600 €/KW).

ACCUMULO – Installazione di sistemi di accumulo integrati all’impianto fotovoltaico. Spesa complessiva massima pari a 48.000 € ad unità immobiliare, e limite massimo imposto anche come costo al kW (1000 €/kW).

N.B. Non sarà possibile accedere al 110% per l’integrazione di un sistema di accumulo di energia elettrica su un impianto fotovoltaico esistente.

Per poter accedere al Superbonus del 110% è necessario dimostrare (tramite un tecnico progettista), di aver rispettato i requisiti minimi , e di aver ottenuto un miglioramento di almeno due classi energetiche. Se non fosse possibile, garantire due salti di classe, sarà necessario dimostrare di aver raggiunto la massima classe energetica (ossia la A4).

La miglioria energetica, andrà dimostrata tramite un A.P.E. (pre-intervento e post-intervento). Che dovranno essere fatti sull’edificio complessivo dal tecnico progettista, e andranno ad integrare l’asseverazione finale di accesso alla detrazione fiscale.

N.B. la redazione dell’APE complessivo dell’edificio, non vale come Attestato di Prestazione Energetica del singolo immobile ( parlando di condominio ).

Chi può accedere al Superbonus 110%?

L’informazione la troviamo nel link all’inizio dell’articolo, contenente il D.L. più precisamente, andando all’ Art. 119 comma 9. Dove si parla di Condomìni, persone fisiche, esclusivamente per l’abitazione principale associata quindi alla “residenza”. Ad esclusione delle seconde case, istituti autonomi case popolari (IACP) e cooperative di abitazioni a proprietà indivisa.

La cessione del credito e lo sconto in fattura

Siccome parliamo di un’aliquota elevata (110%), relativa ad interventi globali e quindi economicamente onerosi detraibili in soli 5 anni. Non tutti possono permettersi di anticipare tali cifre (soprattutto in questo periodo) e non tutti, hanno un reddito tale da poter garantire la detrazione fiscale. Per questi motivi, e per incentivare l’economia, esiste la possibilità di scegliere tra due opzioni: la cessione del credito e lo sconto in fattura.

CESSIONE DEL CREDITO: rappresenta un sistema che, consente all’acquirente di cedere il bonus corrispondente all’intervento, direttamente al fornitore. Al quale viene effettuato un rimborso sotto forma di credito d’imposta, che potrà usare solamente in compensazione e in cinque quote annuali (a partire dall’anno successivo all’operazione). Lo stesso, avrà inoltre la possibilità di cedere a sua volta il credito (istituti di credito, intermediari finanziari, ecc.).

SCONTO IN FATTURA: E’ una modalità di rimborso, che consente di proporre al cliente uno sconto applicato direttamente sulla fattura (il cliente anche in questo caso non paga nulla). L’azienda recupererà la somma detraibile in 5 anni, o potrà a sua volta cedere il credito (istituti di credito, intermediari finanziari, ecc.).

Per accedere ad una delle due opzioni quindi, il contribuente, dovrà richiedere al commercialista un “visto di conformità” dei dati, che attesterà il diritto di accedere o meno alla detrazione di imposta. In pratica si dovrà effettuare un “controllo” della documentazione, prima di poter cedere il credito a terzi.

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